Art. 6.
(Misure generali di tutela).

      1. I princìpi generali di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

          a) valutazione dei rischi per la salute e sicurezza;

          b) eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico mediante misure

 

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tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni in quanto generalmente utilizzate;

          c) riduzione dei rischi alla fonte;

          d) programmazione della prevenzione, mirando a un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

          e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o è meno pericoloso;

          f) rispetto dei princìpi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

          g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

          h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

          i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

          l) allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona a seguito della comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 24 e adibizione del medesimo, ove possibile, ad altra mansione;

          m) istruzioni adeguate ai lavoratori;

          n) programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi.

      2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

 

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